Per essere a prova di controlli del Garante, Il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile.
“Libero” significa che l’utente può scegliere senza pressioni o penalizzazioni se dare o meno il consenso: il servizio principale non deve essere condizionato a consensi non necessari.
“Specifico” vuol dire che il consenso riguarda finalità determinate, con scelte separate per attività diverse (es. newsletter ≠ profilazione ≠ comunicazioni a terzi).
“Informato” implica che, prima di decidere, la persona riceva informazioni chiare su chi tratta i dati, per quali scopi, per quanto tempo, a chi saranno comunicati/trasferiti e come potrà revocare il consenso.
“Inequivocabile” richiede un’azione positiva (spuntare una casella, cliccare “Accetto”): non valgono silenzio, inattività o caselle pre-flaggate.
In pratica: il consenso deve essere facile da dare e da revocare, senza effetti pregiudizievoli, e il titolare deve poterne provare la raccolta (log, timestamp, versione informativa).